Figure della Sicurezza

Figure della Sicurezza

Definizioni delle Figure della Sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08

Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
    conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
    all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
    regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
    le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
    professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
    fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
    in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • il volontario, come definito dalla legge 1o agosto 1991, n. 266;
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • il volontario che effettua il servizio civile;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive
    modificazioni.
    Datore di lavoro
    Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
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    Definizioni delle Figure previste dal D. Lgs. 81/08
    il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
    responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
    decisionali e di spesa.
    Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
    ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
    preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
    singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
    quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
    In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il
    datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
    Dirigente
    Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
    adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
    l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
    Preposto
    Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
    funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
    garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
    dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • Figure della Sicurezza
    Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
    Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
    prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
    Sorveglianza sanitaria
    Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
    relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
    dell’attività lavorativa.
    Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
    salute e della sicurezza durante il lavoro.

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