Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo in materia di
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Questo Accordo sostituisce e unifica i precedenti del 2011, 2012 e 2016, introducendo un
quadro normativo più coerente e aggiornato alle esigenze del mondo del lavoro attuale.
Le principali novità dell’Accordo stato-regioni 2025
- Unificazione normativa
L’Accordo abroga e sostituisce i precedenti accordi, creando un quadro normativo unico che
definisce:
A. Durata e contenuti minimi dei corsi.
B. Modalità di erogazione (presenza, videoconferenza, e-learning).
C. Verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per tutti i corsi.
D. Obblighi di aggiornamento periodico.
E. Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti.
- Formazione obbligatoria per i datori di lavoro
Per la prima volta, viene formalizzata l’obbligatorietà della formazione anche per chi ricopre
ruoli apicali. Il datore di lavoro dovrà:
- Frequentare un corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei
cantieri. - Completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Effettuare un aggiornamento ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.
- Formazione dei preposti
Il preposto, figura centrale per la vigilanza operativa sulla sicurezza, riceve ora un’attenzione
molto più marcata. L’Accordo del 2025 aumenta in modo significativo l’impegno formativo
richiesto, sia in termini di ore base che di aggiornamento, rafforzando la coerenza tra
formazione e ruolo svolto. - Formazione dei dirigenti
Il dirigente, responsabile dell’organizzazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione,
deve ricevere una formazione che lo renda consapevole dei propri obblighi e capace di
prendere decisioni in materia di sicurezza. L’Accordo del 2025 semplifica e rafforza questo
percorso, riducendo la durata complessiva ma introducendo moduli specifici per contesti ad
alto rischio, come i cantieri.
5. Nuove tipologie di corsi
L’Accordo introduce nuove tipologie di corsi di formazione precedentemente non normali, tra
cui:
- Corsi per datori di lavoro previsti dalla Legge 215/2021.
- Corsi per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, come previsto dal DPR 177/2011. - Tre nuovi tipi di corsi per attrezzature che richiedono abilitazione ai sensi dell’art. 73,
comma 5, del D.Lgs. 81/08.
- Standardizzazione della formazione
L’Accordo stabilisce modalità di erogazione standardizzate per tutte le figure coinvolte nella
sicurezza sul lavoro, permettendo alle imprese di seguire un unico standard formativo e
semplificando l’adempimento degli obblighi normativi. - Requisiti per i soggetti formatori
Viene introdotta l’individuazione di soggetti formatori “autorizzati” a erogare la formazione,
con requisiti specifici, tra cui l’accreditamento regionale e un’esperienza in materia di
formazione sulla sicurezza.
Implicazioni pratiche per le aziende
Con l’entrata in vigore dell’Accordo, le aziende saranno chiamate ad aggiornare i propri piani
formativi, assicurandosi che ogni aspetto sia conforme alle nuove disposizioni:
- Rivedere la validità della formazione già svolta, verificando eventuali integrazioni
necessarie. - Programmare i corsi di aggiornamento in base alle nuove scadenze.
- Adeguare le modalità formative (in presenza, videoconferenza, e-learning) ai nuovi
standard normativi.
L’Accordo dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per diventare pienamente
operativo. Le aziende sono invitate a monitorare gli sviluppi normativi e a prepararsi per
l’implementazione delle nuove disposizioni.
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